Pubblicità dei prezzi negli esercizi di somministrazione
Il giorno 8 aprile 2008 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi previste dalla legge regionale del Veneto n. 29/2007 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Detta norma all'art.30 stabilisce quanto segue:
Art. 30 - Pubblicità dei prezzi.
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con l’indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall’esterno durante l’orario di apertura, mediante l’utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalità.
2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con l’elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all’esterno dell’esercizio durante l’orario di apertura.
3. Quando, nell’ambito dell’attività di somministrazione, è effettuato il servizio all’esterno dell’esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l’esposizione, all’esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.
4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.
Si ricorda che le occupazioni con lavagne o altri mezzi pubblicitari poste all'esterno dei locali e nelle loro immediate vicinanze sono soggette al rispetto dell’art. 23 del Codice della Strada -decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni-.
Alcune locandine dei menù con i relativi prezzi , per le loro dimensioni, potrebbero essere assoggettate al pagamento della tassa pubblicitaria. Il titolare dell’attività è tenuto a verificare presso la ditta FASSINA PUBBLICITÀ S.R.L.- sita in via I Maggio n. 38, (a fianco del Cinema Comunale) a Concordia Sagittaria tel.: 0421 270932 l’eventuale obbligo di pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
La violazione dell’art. 30 della L. R. 29/2007 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 1.550,00.
Testo aggiornato al 22/07/2008
