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PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE

  C O M U N E   D I  C O N C O R D I A   S A G I T T A R I A
- P r o v i n c i a  d i  V e n e z i a -

S E T T O R E   T E C N I C O


Prot. n.  6                                                                Reg. Gen. n.   2
                                                                                                                               Ordinanza n. 11

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE

IL SINDACO

 Considerato che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” ha documentato la presenza della zanzara tigre (Aedes Albopictus) nel territorio comunale;

Viste le numerose segnalazioni nella quasi totalità del territorio comunale, da parte di cittadini i quali lamentano una massiccia presenza di zanzara tigre (Aedes Albopictus);

Considerato che per contenere la massiccia infestazione, occorre attuare interventi estesi a tutto il territorio comunale per contrastare efficacemente la proliferazione della zanzara tigre (Aedes Albopictus) nel passato eseguiti solo su aree pubbliche da parte dell’Amministrazione Comunale, ma che bisogna estendere necessariamente anche alle altre aree di proprietà;

Considerato che gli spostamenti dell’Aedes Albopictus sono favoriti dalla mobilità di mezzi per il trasporto di merci e persone, permettendo l’insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;

Considerata la potenziale capacità della zanzara tigre di trasmettere agenti infettivi virali e la conseguente necessità di tutelare la salute pubblica;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L. 23.12.1978, n. 833;

Vista la D.G.R. n. 2178 del 08.08.2008;

 Visti gli artt. 52, 53, 56 dello Statuto Comunale vigente;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Con particolare attenzione al periodo compreso tra il 01.04.2010 e il 01.10.2010

Ai privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, e a tutti i soggetti gestori, responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di
1. EVITARE l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. PROCEDERE, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell’infestazione;
3. TRATTARE l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di cura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
4. TENERE SGOMBRI i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. PROVVEDERE nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
6. SVUOTARE le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
1. MANTENERE le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:
1. ESEGUIRE l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
2. SISTEMARE tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. CHIUDERE appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
1. ADOTTARE tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
1. STOCCARE i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. SVUOTARE i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri edili, di:
1. EVITARE raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. SISTEMARE i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
3. PROVVEDERE, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
1. STOCCARE i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. SVUOTARE i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. ASSICURARE nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
1. ESEGUIRE l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
2. SISTEMARE tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. CHIUDERE appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.
4. ESEGUIRE ADEGUATE VERIFICHE ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
Inoltre

AVVERTE

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2001.

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l’Azienda U.S.L. di 10 “Veneto Orientale”, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI’

Di dare opportuna divulgazione alla popolazione pubblicando la presente deliberazione in tutti gli esercizi pubblici e nei luoghi pubblici del territorio comunale.

Dalla residenza comunale, 09.03.2010

      IL SINDACO
 - F.to Marco Geromin -


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