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Limitazione a vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

In data 21.09.2007 è stata approvata dalla Regione Veneto la nuova normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la Legge Regionale n. 29.
Con l’entrata in vigore di tale norma, ha cessato di avere applicazione la normativa precedente (la Legge 287/91), ed è stata introdotta una serie di radicali trasformazioni alla disciplina degli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande.
Una delle modificazioni di maggior rilievo riguarda le nuove disposizioni di cui all’art. 6 relative alla limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche,disposizioni entrate in vigore il 06.04.2008.
Sono di seguito riassunti i principali punti dei singoli commi dell’art.6.

Comma 1.
E’ vietata la vendita
anche per asporto ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane in tutti gli esercizi:
• commerciali
• artigianali
• di somministrazione di alimenti e bevande 
• circoli privati
• agriturismo
• qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche

nonché

• sulle aree private aperte al pubblico e sulle aree adiacenti o pertinenti al locale adibito alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell’operatore, se privata.

Comma 2.
Le disposizioni di cui al comma 1, (e cioè il divieto di vendita assoluto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 02.00 alle ore 06.00 antimeridiane) si applicano, inoltre, alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e cioè ai titolari di :
• autorizzazione con posteggio;
• autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
• autorizzazione temporanea.
Rimane inoltre vigente, per tali operatori, il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (art. 87 t.u.l.p.s.) l’unica eccezione a tale divieto è prevista per :
• le bevande alcoliche poste in vendita in recipienti chiusi;
• le bevande alcoliche da trasportarsi fuori del locale di vendita.
La quantità contenuta nel singolo recipiente deve essere superiore o almeno uguale a litri 0,33 ( art. 176, comma 1, R.D. 6 Maggio 1940, N. 635).
Tale divieto non ha limitazioni orarie, ma e’ sempre vigente nell’arco delle 24 ore.
Il divieto di vendita assoluto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 02.00 alle ore 06.00 antimeridiane si applica invece indipendentemente dal recipiente utilizzato e dalla quantità.

Comma 4.
Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, non e’ inoltre consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti nell’ambito di:
• impianti sportivi;
• fiere;
• complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno;
• nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.

Comma 6.
Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano il 1° gennaio, tale esclusione non vale per il divieto di cui all’ art. 176 comma 1, del R.D. N. 635/1940 sopra citato.

(Testo aggiornato al 20/05/2008)


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