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Esenzione ICI sulla prima casa

Deliberazione della Giunta comunale n. 12  del 03/06/2008


OGGETTO:  Indirizzi per l’applicazione dell’art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 intitolato “Esenzione ICI prima casa”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. n. 93 del 27/05/2008 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008;
CONSIDERATO CHE lo stesso all’art. 1 comma 1  ha disposto l’esenzione, a decorrere dal 2008, dall’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione della abitazioni di lusso appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
CHE in base ai commi 2 e 3 del medesimo articolo l’esenzione viene estesa anche alle seguenti fattispecie:
• alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base a regolamento comunale;
• al coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, purché non risulti titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
RITENUTO di annoverare tra gli immobili oggetto dell’esenzioni anche le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero purché la stessa non risulti locata, tenuto conto delle considerazioni svolte dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. 5/Dpf del 15/2/2008;
CONSIDERATO CHE in base all’art. 18 comma 2 della legge 388/2000 (finanziaria 2001) a decorrere dal 1 gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale;
TENUTO CONTO CHE il regolamento sull’imposta comunale sugli immobili approvato con delibera C.C. n. 8 del 22/02/1999 e s.m.i ha previsto le seguenti ipotesi di assimilazione all’abitazione principale:
• per le unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
• al solo fine dell’applicazione dell’aliquota ridotta, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
CONSIDERATO CHE i casi di cessione d’uso gratuito possono riguardare anche quote di proprietà e che l’immobile stesso può essere utilizzato come abitazione principale anche da altri familiari contitolari del diritto di proprietà;
DATO ATTO che il regolamento comunale non contiene alcuna disciplina delle pertinenze e che pertanto trova applicazione il criterio generale fissato dalla normativa vigente di assimilazione di tutte le unità immobiliari utilizzate dal contribuente come pertinenza all’abitazione principale;
DATO ATTO che il decreto legge ha stabilito il rimborso ai Comuni della minore imposta derivante dall’applicazione della suddetta norma;
DATO ATTO CHE a causa dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative potrebbero verificarsi dei versamenti tardivi, dovuti soprattutto al ricalcalo dell’imposta da parte dei centri di assistenza fiscale e conseguente tardiva spedizione dei bollettini di versamento;
RITENUTO OPPORTUNO individuare in maniera puntuale i casi di esenzione che possono derivare dall’applicazione del presente decreto legge al fine di fornire un supporto all’ufficio tributi in sede di applicazione della normativa statale e comunale, e ai fini della quantificazione della somma da richiedere allo Stato a titolo di rimborso; nonché stabilire un periodo di tolleranza in presenza di versamenti tardivi per i motivi sopraesposti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’ente di cui all’art. 97, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico sulle leggi dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

a voti favorevoli unanimi, espressi nei modi dovuti

DELIBERA

1. di individuare i seguenti casi di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’ art. 1 del d.l. 93/2008 intitolato “esenzione ICI prima casa”, tenuto conto delle norme statali vigenti e del regolamento comunale in materia di I.C.I. vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, fino a prova contraria, quella di residenza anagrafica;
b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
c. le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d. l’unità immobiliare adibita a casa coniugale, posseduta dal coniuge separato non assegnatario, purché  lo stesso non risulti titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l’ex casa coniugale;
e. l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero purché la stessa non risulti locata;
f. le unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
g. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguardi una quota dell’immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari;
h. le unità immobiliari utilizzate dal soggetto passivo come pertinenza dell’abitazione principale;
2. di prendere atto che non rientrano nelle fattispecie sopra esposte le abitazioni di lusso appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, e le relative pertinenze, per le quali continua a trovare applicazione l’aliquota ridotta del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale di € 103,29;
3. di considerare nei termini i versamenti tardivi dell’acconto eseguiti entro il termine di scadenza del ravvedimento breve (16/07/2008);
4. di prendere atto che il minor gettito ICI derivante dall’esenzione dal pagamento dell’imposta per tutte le fattispecie sopra descritte rientrerà nella richiesta di rimborso allo Stato secondo criteri e modalità che saranno definite dallo stesso con apposito provvedimento.

Con separata, unanime votazione, espressa nelle forme dovute, tenuto conto della brevità dei termini per il versamento dell’acconto I.C.I., il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del T.U.E.L.

Si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Dott.ssa Natalina Brugnera


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Zoppè


IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Dott. Domenico Ricci



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