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Divieto temporaneo di pesca e utilizzo acque fiume Lemene

Modifica ordinanza del Commissario Straordinario n. 12, prot. n. 3867 del 12.02.2008

OGGETTO: Divieto temporaneo di pesca e di utilizzo per irrigazione di coltivazioni ortofrutticole del Fiume Lemene e relativi defluenti – Modifica ordinanza del Commissario Straordinario n. 12, prot. n. 3867 del 12.02.2008. Ordinanza n. 42

Prot.n. 12495 del 26.05.2008

Rif. Prot.n. 3408 del 11.02.2008


IL SINDACO


VISTA la comunicazione A.R.P.A.V.  – Servizio Territoriale prot.n. 14149/08 del 01.02.1008, pervenuta in data 11.02.2008, a firma congiunta del Dirigente Responsabile del Dipartimento Regionale Laboratori  e del Responsabile del Servizio Laboratorio, nella quale si evidenzia la presenza di Salmonella nel campione di acqua superficiale prelevato con verbale n. 7234/08 del 23.01.2008 stazione n. 433 – fiume Lemene, registrato presso il Servizio  Provinciale di Venezia con il numero di Rapporto di Prova 20800974;

VISTA l’ ordinanza del Commissario Straordinario n. 12, prot. n. 3867 del 12.02.2008, di divieto di pesca e di utilizzo dell’acqua del fiume Lemene e relativi defluenti;

VISTA la nota prot. 11721 del 22.02.2008 con la quale il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e sanità Pubblica dell’U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” comunica di condividere i contenuti dell’ordinanza e manifesta la possibilità di togliere il solo divieto di pesca purchè rimanga l’obbligo del consumo dei prodotti ittici pescati previa cottura che garantisca al cuore del prodotto una temperatura di almeno 72° e siano osservate, da parte dei pescatori, le norme di igiene personale per quanto riguarda la pulizia e disinfestazione delle mani;

DATO ATTO che nei campioni di acqua superficiale prelevata dall’ARPAV – Servizio Territoriale – con verbali n. 7318 del 12.05.2008 e n. 7322 del 14.05.2008 è stata rilevata ancora la presenza di salmonella;
 
VISTO l’art. 33 della Legge Regionale 16/04/1985 n. 33 e successive modificazioni;

PRESO ATTO del Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 e successive modificazioni;

AI SENSI dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di vietare temporaneamente  l’utilizzo dell’acqua per irrigazioni di coltivazioni ortofrutticole del fiume Lemene e  relativi defluenti e di disporre che il consumo dei prodotti ittici pescati avvenga previa cottura che garantisca al cuore del prodotto una temperatura di almeno 72° e siano osservate, da parte dei pescatori, le norme di igiene personale per quanto riguarda la pulizia e disinfestazione delle mani;

ORDINA

Nel territorio del Comune di Concordia Sagittaria, fino a diversa comunicazione da parte dell’A.R.P.A.V. – Servizio Territoriale,
• è vietato l’utilizzo dell’acqua per irrigazioni di coltivazioni ortofrutticole del fiume Lemene e relativi defluenti;
• è fatto obbligo consumare i prodotti ittici pescati previa cottura che garantisca al cuore del prodotto una temperatura di almeno 72°;
• è fatto obbligo ai pescatori di osservare le norme di igiene personale per quanto riguarda la pulizia e disinfestazione delle mani.


La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo diffusione nelle bacheche dislocate sul territorio e adeguata pubblicità.

La presente Ordinanza è inviata alla Regione Veneto - Genio Civile e Direzione Ambiente e Territorio e al Consorzio di Bonifica di Portogruaro, per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

Che avverso il predetto provvedimento è ammesso:
• ricorso al Tribunale Regionale ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

L’inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Che l’unità organizzativa competente è il Settore Ambiente.

DEMANDA

Al Dipartimento di Prevenzione dell’ U.L.S.S. n. 10, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comando di Polizia Locale del Comune di Concordia Sagittaria il controllo sulla corretta attuazione della presente ordinanza, in base alle reciproche competenze.

CHIEDE

La collaborazione del Comando di Polizia Provinciale per quanto di competenza.


    IL SINDACO
F.to Marco Geromin


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