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Rilascio rapporti incidenti stradali

Procedimento per il rilascio di tutti gli atti relativi agli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale


Le persone coinvolte in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale di Concordia Sagittaria, possono richiedere il rilascio di copia di tutti gli atti previa richiesta scritta inviata al Comando di Polizia Locale.

  1. In caso di incidente stradale con esito mortale è sempre necessario allegare alla richiesta di accesso agli atti il nulla- osta del Pubblico Ministero, pertanto tutte le richieste dovranno essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia.
  2. In caso di incidente stradale con feriti potranno essere rilasciate, senza nulla - osta preventivo, esclusivamente le copie relative all'informativa della Polizia Giudiziaria che descrive le modalità dell'incidente stradale e agli atti che descrivono il teatro dell'incidente (schizzi e rilievi planimetrici, documentazione fotografica) e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei terzi. Sono esclusi gli atti di contestazione di violazioni alle norme del Codice della Strada.
  3. In caso di incidenti stradali con feriti che si trovino in prognosi riservata e fino allo scioglimento della prognosi in senso favorevole il rilascio di copia degli atti suindicati avverrà solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero. Tutte le richieste pertanto dovranno essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia.
  4. In caso di incidente stradale con feriti in cui sia stato contestato un reato previsto dal Codice della Strada (ad es. le contravvenzioni di cui agli artt. 186, 187, 189 commi 6° e 7° del C.d.S.) il rilascio di copia può avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero. Tutte le richieste pertanto dovranno essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia.
  5. Il rilascio delle copie degli atti relativi agli incidenti stradali di cui al punto 2 sarà effettuato solamente decorsi trenta (30) giorni dalla data dell'incidente.
  6. In caso di incidenti stradale con soli danni alle cose non è necessario alcun nulla - osta per il rilascio di copia degli atti che verrà effettuato nei termini di cui  alla L. 241/1990.

Possono presentare la richiesta tutte le persone coinvolte nell'incidente stradale, i proprietari dei veicoli, le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico patrimoniale etc.), i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può arrecare pregiudizio, o persone delegate, previo rilascio di delega scritta che dovrà essere allegata alla richiesta di accesso agli atti.

ai sensi dell'art. 25 della L. 241/1990 il rilascio di copia degli atti relativi agli incidenti stradali è subordinato al pagamento delle spese di estrazione copia il cui importo è di €. 5,00. Qualora il richiedente chieda l'invio delle copie degli atti a mezzo posta, è necessario, in aggiunta alle spese di estrazione copia, effettuare il pagamento delle spese postali, pari a €. 6,60 (tot. €. 11,60)


Normativa di riferimento: Codice della Strada - art. 11 comma 4°
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - art. 21
Legge 241/1990
Codice di Procedura Penale - art. 116
Circolare della Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario di Venezia del 02/03/2009 n. 582/2009

Requisiti richiesti: E' necessario che, ai fini del rilascio di copia degli atti, il richiedente sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Persona coinvolta in incidente stradale
Proprietario di veicolo coinvolto in incindente stradale
Persona a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico patrimoniale etc.)
Soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può arrecare pregiudizio
Delegato dall'avente diritto

Documenti da presentare: Modulo di richiesta debitamente compilato
Nulla - osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi in cui è previsto
Delega scritta in caso il richiedente sia delegato dall'avente diritto
Ricevuta pagamento spese di procedimento

Durata del procedimento: Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per gli incidenti con solo danni alle cose.
Entro i 30 giorni successivi al trentesimo giorno dalla data del sinistro in caso di incidente con feriti a prescindere dalla data di ricevimento della richiesta.

Ufficio di competenza: Polizia Giudiziaria - Edilizia - Ambiente - Infortunistica Stradale
via Roma 45

Responsabile unità operativa: Vice - Commissario Lucio Angeli
Responsabile ufficio: Vice - Commissario Lucio Angeli
Tel. 0421/391948


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