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Azioni sul documento

Somministrazione alimenti e bevande


Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie e pub, etc.
Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Descrizione
Per l'apertura di bar, ristoranti o pizzerie, dove si esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario aver ottenuto:
• l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
• la "registrazione", o aver presentato da almeno 30 giorni la Dia sanitaria all'ASL n. 10 per l'esercizio dell'attività di somministrazione.
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
NOVITA'
La nuova legge regionale n. 29/07, in vigore dal mese di ottobre 2007, prevede una tipologia unica di autorizzazione: ossia con una sola autorizzazione possono essere gestiti sia bar che ristoranti, pub, ecc.
La concreta individuazione della tipologia di somministrazione autorizzata dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nella "registrazione", documento rilasciato dall' ASL n. 10 , che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria (per informazioni si rinvia all’ ASL n. 10 –SIAN- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione- Portogruaro, Via Zappetti n. 23 (ex Silos) Tel 0421/396852 - Fax: 0421/396714.

Requisiti

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande sono:
• requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11, 12 e 92  del T.U.L.P.S. n. 773/31 e dall'art. 4 L.R.. 21 settembre 2007, n. 29;
• requisiti professionali indicati all’ art. 4 della L.R. 29/2007 per la somministrazione di alimenti e bevande; devono essere posseduti: dal titolare se ditta individuale; dal legale rappresentante in caso di Società; per le sole Società, se il legale rappresentante è privo del requisito professionale, deve essere nominato, ai sensi dell'art. 2209 del C.C., un procuratore in possesso dei requisiti, al quale deve essere conferita l'effettiva conduzione dell'esercizio. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione per più società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati.
Nel caso in cui il titolare, il legale rappresentante o il procuratore in possesso del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande non siano presenti nell'esercizio, deve essere nominato un preposto (uno per ogni esercizio) che deve essere in possesso dei requisiti;
• iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
• per gli stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità;
• disponibilità dei locali che devono essere:
    -  sorvegliabili ai sensi  del D.M. 17/12/92 N. 564 e s.m.i.;
    -  agibili/abitabili e con destinazione d'uso commerciale.

Quando presentare la domanda per ottenere l’ autorizzazione amministrativa:
L'autorizzazione amministrativa è necessaria per:
• NUOVA APERTURA
Il rilascio di autorizzazione per nuova apertura di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato all'osservanza dei criteri e parametri di programmazione, per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione. I Comuni, entro 180 gg. dalla definizione dei criteri da parte della Regione, devono predisporre un nuovo strumento di programmazione delle attività di somministrazione. Nel frattempo valgono i criteri vigenti come stabiliti con Ordinanza Sindacale n. 25 del 13.04.2007.
• TRASFERIMENTO
Il trasferimento all'interno della medesima  zona commerciale, fino all'adozione del nuovo strumento di programmazione, può avvenire con semplice preventiva comunicazione (NON è necessaria l’applicazione della marca da bollo) al Comune.
Il trasferimento di un  esercizio di somministrazione tra zone commerciali diverse è soggetto ad autorizzazione ed è subordinato alla presentazione della domanda (in bollo)al Comune.
• SUBINGRESSO
Il rilascio di autorizzazione per subingresso in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato, oltre all'avvenuta cessione dell'attività (comprovata da atto notarile di cessione d'azienda, affitto d'azienda, ecc.), alla presentazione della domanda. L'attività può essere esercitata dalla data di presentazione della domanda e non può essere sospesa per un periodo superiore a 180 giorni dalla data dell'avvenuta cessione.
N.B. in caso di subingresso la Legge regionale n. 29/2007 non prevede proroghe oltre i suddetti 180 gg.
Il modulo da utilizzare per le comunicazioni in tutti e tre i casi sopra esposti è scaricabile in fondo alla presente scheda.


Autorizzazione amministrativa: come presentare la domanda

La domanda, scaricabile in fondo alla presente scheda, con marca da bollo deve essere presentata al Comune di Concordia Sagittaria – Ufficio Protocollo-sito in Piazza Matteotti n. 19-pianterreno :
• in caso di ditta individuale dal titolare;
• in caso di società dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato con procura notarile e in possesso di requisiti professionali.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
• documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile;
• copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
• copia del permesso di soggiorno (ove previsto);
• relazione d'impatto acustico (ove necessario).

Variazioni societarie
Per le variazioni societarie è sufficiente una comunicazione, utilizzando il modulo scaricabile , da qui e che deve contenere :
• variazione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
• dichiarazione del possesso dei requisiti di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 D.P.R. 252/1998 (antimafia);
• possesso dei requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P. S. n. 773/31 e art. 4 L.R. n. 29/2007;
• possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande (nel dettaglio si veda il precedente paragrafo "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa");
• per gli stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità.

Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

• copia comunicazione di variazione sanitaria presentata  all’ASl n. 10;
• copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
• copia del permesso di soggiorno (ove previsto).

Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
E' necessario presentare una comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile in fondo alla presente scheda.
E' necessario:
• dimostrare la disponibilità dei locali con destinazione d'uso commerciale;
• aver ottenuto l'agibilità/abitabilità o aver presentato Dia edilizia per opere interne;
• rispettare la sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17/12/92 N. 564.
Alla domanda devono essere allegate copia della comunicazione di variazione sanitaria presentata all’ASl n. 10 e copia della documentazione inerente l'agibilità/abitabilità e la sorvegliabilità dei locali.

Registrazione sanitaria
Dall'1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione definita (con D.G.R. 20.11.2007 n. 3710 come modificata con DGR 140/2008 in attuazione del Reg. CE 852/2004), che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria.
Per informazioni dettagliate si rinvia all’ ASL n. 10 –SIAN- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione- Portogruaro, Via Zappetti n. 23 (ex Silos) Tel 0421/396852 - Fax: 0421/396714.

Normativa di riferimento
• D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 come modificata con DGR 140/2008  .
• Legge regionale Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
• Reg. CE.852/2004.
• Regolamento per la disciplina delle attività rumorose (adottato dal Comune nel 2003 ed in corso di modi fica).Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi al  Settore Tecnico comunale.
• D.M. n. 564 del 17 dicembre 1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
• R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del TULPS".
• R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".


Aggiornamento: 23/09/2008


Ufficio di competenza: Commercio
Piazza Matteotti n. 19 – Concordia Sagittaria

Responsabile unità operativa: Anna Maria Zoppè
Responsabile ufficio: Natalina Brugnera
Tel. 0421 270360 - Fax 0421 270216 - 275364


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