Albergo
L'autorizzazione di cui all’art. 41 L.R.33/2002, ha validità permanente. L'autorizzazione può essere rilasciata solamente se la struttura ha una capacità ricettiva non inferiore a sette camere.
Ai fini dell'ottenimento della classificazione da parte della Provincia, l'esercente dovrà prima richiedere il rilascio della autorizzazione sanitaria. L'attività, inoltre, è soggetta alle disposizioni contenute nell'art. 109 del TULPS. L'esercente è tenuto a comunicare alla Provincia, su apposito modulo, i prezzi minimi e massimi che intende praticare. L'art. 46, comma quinto, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 ha soppresso il punto n. 65 della tabella C) allegata al DPR 9.05.1994 n. 407 sul silenzio-assenso. Pertanto l'esercizio non può essere attivato senza il rilascio della relativa autorizzazione.
La materia in questione ha subito delle modifiche importanti introdotte dapprima dalla Legge 135/2001 e successivamente dalla L.R. 33/2002. Le più importanti sono: - è stata soppressa la sezione speciale del registro esercenti il commercio di cui all'art. 5 della L. 217/1983; - l'iscrizione nel Registro delle imprese costituisce condizione per l'esercizio dell'attività: - il rilascio della autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate; installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene pubblica; - l'autorizzazione è rilasciata anche ai fini dell'art. 86 del TULPS; - la chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni deve essere comunicata al comune(art. 37 della L.R.33/2002); - all'attività non si applica l'art. 99 del TULPS(esso stabiliva che nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore agli otto giorni , senza che sia dato avviso all’autorità di P.S., la licenza veniva revocata, vedi tale modifica ai sensi 29.03.2001, n. 135 art. 11 c.4) ; - abrogato l'art. 266 del regolamento del TULPS 635 recante l'obbligo di affissione della trascrizione di alcuni articoli del TULPS.
Normativa di riferimento: L.R. 4.11.2002 n. 33 ;Legge 29.03.2001 n. 135; R.D. 18.6.1931 n. 773 art. 86 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D.18.06.1940, n. 635; DPR 24.7.1977 n. 616 art. 19; DPR 28.05.2001 n. 311 .
Durata del procedimento: 45 giorni
Ufficio di competenza: Commercio
Piazza Matteotti n. 19 – Concordia Sagittaria
Responsabile unità operativa: Anna Maria Zoppè
Responsabile ufficio: Natalina Brugnera
Tel. 0421 270360 - Fax 0421 270216 - 275364
Modulistica:
Comunicazione di VARIAZIONI non soggetti a D.I.A. e/o autorizzazione (41.5 kB)
Comunicazione di sospensione temporanea dell’attività alberghiera fino a 60 o a 90 (19.8 kB)
Domanda di subentro (45.5 kB)
Domanda autorizzazione apertura attività ricettiva alberghiera (39.5 kB)
Domanda proroga sospensione attività (29.0 kB)
Domanda di autorizzazione alla sospensione dell'attività alberghiera per 6 o 12 mesi (20.6 kB)
Comunicazione cessazione _attività_ricettiva (48.5 kB)
Comunicazione di inizio attività a seguito rilascio autorizzazione (30.0 kB)
